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Tributi: aliquote e regolamenti

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ALIQUOTE IMU - TASI 2023

 

ALIQUOTE IMU - TASI 2022

 

ALIQUOTE IMU - TASI 2021

 

 

ALIQUOTE IMU - TASI 2020

(Estratto dal manifesto, la versione integrale è disponibile al link sopra indicato) 

Dal 1° gennaio 2020 l’IMU è regolata dall’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge n. 160/2019. Il comma 738 della suddetta normativa ha, tra l’altro, disposto l’abolizione della TASI a far tempo dal 01/01/2020, pertanto le fattispecie immobiliari “beni merce e fabbricati rurali ad uso strumentali”,(rientrano in tale fattispecie i fabbricati di cui all’articolo 9, comma 3-bis, decreto-legge n. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/1994, e successive modifiche ed integrazioni, che risultino iscritti al catasto edilizio urbano in categoria D/10 o, nel caso di diversa categoria, sia presente l’attestazione di ruralità nel certificato catastale (visura) , che sino al 31/12/2019 erano gravate da TASI, dal 2020 sono sottoposte a tassazione IMU. L’imposta, denominata “nuova IMU”, in vigore dal 2020, mantiene in linea generale gli stessi presupposti soggettivi,e oggettivi, disciplinati dalla normativa per l’annualità 2019, ad eccezione dei pensionati AIRE che dal 2020 non sono più esenti IMU.
Il pagamento dell’imposta avviene in due rate, ossia:
- 16 giugno per l'acconto; - 16 dicembre per il saldo;
salvo eventuali differimenti dei termini deliberati dall’Ente.

 

 

 

ALIQUOTE IMU - TASI 2018

(Estratto dal manifesto, la versione integrale è disponibile al link sopra indicato) 

ALIQUOTE:

 

IMU: Per l’annualità 2018 si continueranno ad applicare le aliquote deliberate dalla Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n.6 del 09 maggio 2013:

- ALTRI FABBRICATI : 8,6 per MILLE;

- ABITAZIONE PRINCIPALE classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze :
4 per MILLE e le detrazioni previste per legge;

 

TASI: Per l’annualità 2018 si continueranno ad applicare le aliquote deliberate dalla Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n.17 del 08 maggio 2014:

- ABITAZIONE PRINCIPALE classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze : 1,00 per MILLE; codice tributo “3958”

- ALTRI FABBRICATI : 1,00 per MILLE; codice tributo “3961”

- Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’art.13 del decreto legge n.201/2011 : 0,5 per MILLE; codice tributo “3959”

- Aree fabbricabili : 1,00 per MILLE – codice tributo “3960”

- obbligazione tributaria a carico del titolare del diritto reale su l’unità immobiliare : 80%;

- obbligazione tributaria a carico dell’occupante l’ U.I. : 20%;

Il versamento deve essere eseguito con il Modello F24 o bollettino postale, pagabile in banca o in posta, rispettivamente entro il 18 GIUGNO 2018 (ACCONTO) ed entro il 17 DICEMBRE 2018 (SALDO) conguagliando con quanto versato in acconto.

 

VERSAMENTO MINIMO:
Con delibera di Consiglio Comunale n.24 del 17.04.2012, esecutiva,è stato stabilito che il contribuente è esonerato dal pagamento IMU qualora l’imposta complessivamente dovuta risulti pari o inferiore ad € 6,00 (SEI/00);
Con delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n.16 del 08 maggio 2014, esecutiva, (regolamento TASI) è stato stabilito che il contribuente è esonerato dal pagamento TASI qualora l’imposta complessivamente dovuta risulti pari o inferiore ad € 3,00 (TRE/00);

 

 

ALIQUOTE IMU - TASI 2017

(Estratto dal manifesto, la versione integrale è disponibile al link sopra indicato) 

ALIQUOTE:

 

ALIQUOTE IMU 2017:

- ALTRI FABBRICATI : 8,6 per MILLE;

- ABITAZIONE PRINCIPALE classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze :
4 per MILLE e le detrazioni previste per legge;

 

ALIQUOTE TASI 2017:

- ABITAZIONE PRINCIPALE classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze : 1,00 per MILLE; codice tributo “3958”

- ALTRI FABBRICATI : 1,00 per MILLE; codice tributo “3961”

- Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’art.13 del decreto legge n.201/2011 : 0,5 per MILLE; codice tributo “3959”

- Aree fabbricabili : 1,00 per MILLE – codice tributo “3960”

- obbligazione tributaria a carico del titolare del diritto reale su l’unità immobiliare : 80%;

- obbligazione tributaria a carico dell’occupante l’ U.I. : 20%;

Il versamento deve essere eseguito con il Modello F24 o bollettino postale, pagabile in banca o in posta, rispettivamente entro il 16 GIUGNO 2017 (ACCONTO) ed entro il 16 DICEMBRE 2017 (SALDO) conguagliando con quanto versato in acconto.

 

VERSAMENTO MINIMO:
Con delibera di Consiglio Comunale n.24 del 17.04.2012, esecutiva,è stato stabilito che il contribuente è esonerato dal pagamento IMU qualora l’imposta complessivamente dovuta risulti pari o inferiore ad € 6,00 (SEI/00);
Con delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n.16 del 08 maggio 2014, esecutiva, (regolamento TASI) è stato stabilito che il contribuente è esonerato dal pagamento TASI qualora l’imposta complessivamente dovuta risulti pari o inferiore ad € 3,00 (TRE/00);

 

ALIQUOTE IMU - TASI 2016

 

 

(Estratto dal manifesto, la versione integrale è disponibile al link sopra indicato) 

ALIQUOTE:
IMU : Per l’annualità 2016 si continueranno ad applicare le aliquote deliberate dalla Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n.6 del 09 maggio 2013:

- ALTRI FABBRICATI : 8,6 per MILLE;

- ABITAZIONE PRINCIPALE classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze :
4 per MILLE e le detrazioni previste per legge;

 

TASI : Per l’annualità 2016 si continueranno ad applicare le aliquote deliberate dalla Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n.17 del 08 maggio 2014:

- ABITAZIONE PRINCIPALE classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze : 1,00 per MILLE;

- ALTRI FABBRICATI : 1,00 per MILLE;

- Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’art.13 del decreto legge n.201/2011 : 0,5 per MILLE;

- obbligazione tributaria a carico del titolare del diritto reale su l’unità immobiliare : 80%;
- obbligazione tributaria a carico dell’occupante l’ U.I. : 20%;

Il versamento deve essere eseguito con il Modello F24 o bollettino postale, pagabile in banca o in posta, rispettivamente entro il 16 GIUGNO 2016 (ACCONTO) ed entro il 16 DICEMBRE 2016 (SALDO) conguagliando con quanto versato in acconto.

 

VERSAMENTO MINIMO:
Con delibera di Consiglio Comunale n.24 del 17.04.2012, esecutiva,è stato stabilito che il contribuente è esonerato dal pagamento IMU qualora l’imposta complessivamente dovuta risulti pari o inferiore ad € 6,00 (SEI/00);
Con delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n.16 del 08 maggio 2014, esecutiva, (regolamento TASI) è stato stabilito che il contribuente è esonerato dal pagamento TASI qualora l’imposta complessivamente dovuta risulti pari o inferiore ad € 3,00 (TRE/00);

 

 

ALIQUOTE IMU 2015

 

 

Per l'annualità 2015 si continueranno ad applicare le aliquote deliberate dalla Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n.6 del 09 maggio 2013:

- ALTRI FABBRICATI : 8,6 PER MILLE
L'imposta municipale propria (IMU) NON si applica al possesso dell'abitazione principale,(fabbricato in cui il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente) e delle pertinenze della stessa , ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1,A/8, e A/9, per le quali si applicherà l'aliquota del 4 per mille e le detrazioni previste per legge.
Il versamento deve essere eseguito con il Modello F24 o bollettino postale, pagabile in banca o in posta, rispettivamente entro il 16 GIUGNO 2015 (ACCONTO) ed entro il 16 DICEMBRE 2015 (SALDO) conguagliando con quanto versato in acconto.
VERSAMENTO MINIMO: Con delibera di Consiglio Comunale n.24 del 17.04.2012, esecutiva,è stato stabilito che il contribuente è esonerato dal pagamento IMU qualora l'imposta dovuta risulti pari o inferiore ad € 6,00 (SEI/00).
Con Deliberazione di Consiglio Comunale n.95 del 24 ottobre 2012, esecutiva, è stato approvato il regolamento comunale dell'imposta municipale propria (IMU) ed all'art.8 comma 6, lett. a) – b) è stato previsto l'assimilazione all'abitazione principale per l'unità immobiliare e le relative pertinenze possedute a titolo di proprietà'o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultano locate e non risultano in esse residenti a qualsiasi titolo altre persone diverse dal soggetto passivo.
IMMOBILI POSSEDUTI DA CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO:
Ai sensi dell'art.9 bis del D.L. 28/03/2014, n.47 a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza , a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso e non risultano in esse residenti a qualsiasi titolo altre persone diverse dal soggetto passivo.

 

ALIQUOTE TASI 2015

Per l'annualità 2015 si continueranno ad applicare le aliquote deliberate dalla Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n.17 del 08 maggio 2014:
  aliquota TASI ordinaria nella misura di 1,5 per mille per:
· abitazione principale , pertinenze della stessa ed altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
· unità' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
· fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
· casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
· unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in servizio
permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e
della residenza anagrafica;
· ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
· aliquota TASI ordinaria nella misura di 1,0 per mille per:
· abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
· altri fabbricati;
aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,5 per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

 

TASI 2014

 

Con deliberazione n. 16 e 17 del 08/05/14 della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale sono state deliberate: approvazione regolamento comunale TASI ed aliquote TASI come di seguito pubblicate:

 

IMU 2014

 

ALTRI FABBRICATI  :      8,6  x MILLE

L’imposta municipale propria (IMU) non si applica  al possesso dell’abitazione principale,(fabbricato in cui il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente)  e delle pertinenze della stessa , ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1,A/8, e A/9, per le quali si applicherà l’aliquota del 4 per mille e le detrazioni previste per legge.

Il versamento deve essere eseguito con il Modello F24 o bollettino postale,  pagabile in banca o  in posta, rispettivamente entro il 16 GIUGNO 2014 (ACCONTO) ed  entro il 16 DICEMBRE 2014 (SALDO) conguagliando con quanto versato  in acconto.

VERSAMENTO MINIMO: Con delibera di Consiglio Comunale n.24 del 17.04.2012, esecutiva,è stato stabilito che il contribuente è esonerato dal pagamento IMU qualora l’imposta dovuta risulti pari o inferiore ad  € 6,00 (SEI/00).

 

I terreni agricoli non sono soggetti all'IMU in quanto ricadenti in territorio classificato come montano.