Tributi: aliquote e regolamenti
Vai alla sezione TARI
ALIQUOTE IMU - TASI 2018
(Estratto dal manifesto, la versione integrale è disponibile al link sopra indicato)
ALIQUOTE:
IMU: Per l’annualità 2018 si continueranno ad applicare le aliquote deliberate dalla Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n.6 del 09 maggio 2013:
- ALTRI FABBRICATI : 8,6 per MILLE;
- ABITAZIONE PRINCIPALE classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze :
4 per MILLE e le detrazioni previste per legge;
TASI: Per l’annualità 2018 si continueranno ad applicare le aliquote deliberate dalla Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n.17 del 08 maggio 2014:
- ABITAZIONE PRINCIPALE classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze : 1,00 per MILLE; codice tributo “3958”
- ALTRI FABBRICATI : 1,00 per MILLE; codice tributo “3961”
- Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’art.13 del decreto legge n.201/2011 : 0,5 per MILLE; codice tributo “3959”
- Aree fabbricabili : 1,00 per MILLE – codice tributo “3960”
- obbligazione tributaria a carico del titolare del diritto reale su l’unità immobiliare : 80%;
- obbligazione tributaria a carico dell’occupante l’ U.I. : 20%;
Il versamento deve essere eseguito con il Modello F24 o bollettino postale, pagabile in banca o in posta, rispettivamente entro il 18 GIUGNO 2018 (ACCONTO) ed entro il 17 DICEMBRE 2018 (SALDO) conguagliando con quanto versato in acconto.
VERSAMENTO MINIMO:
Con delibera di Consiglio Comunale n.24 del 17.04.2012, esecutiva,è stato stabilito che il contribuente è esonerato dal pagamento IMU qualora l’imposta complessivamente dovuta risulti pari o inferiore ad € 6,00 (SEI/00);
Con delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n.16 del 08 maggio 2014, esecutiva, (regolamento TASI) è stato stabilito che il contribuente è esonerato dal pagamento TASI qualora l’imposta complessivamente dovuta risulti pari o inferiore ad € 3,00 (TRE/00);
ALIQUOTE IMU - TASI 2017
(Estratto dal manifesto, la versione integrale è disponibile al link sopra indicato)
ALIQUOTE:
ALIQUOTE IMU 2017:
- ALTRI FABBRICATI : 8,6 per MILLE;
- ABITAZIONE PRINCIPALE classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze :
4 per MILLE e le detrazioni previste per legge;
ALIQUOTE TASI 2017:
- ABITAZIONE PRINCIPALE classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze : 1,00 per MILLE; codice tributo “3958”
- ALTRI FABBRICATI : 1,00 per MILLE; codice tributo “3961”
- Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’art.13 del decreto legge n.201/2011 : 0,5 per MILLE; codice tributo “3959”
- Aree fabbricabili : 1,00 per MILLE – codice tributo “3960”
- obbligazione tributaria a carico del titolare del diritto reale su l’unità immobiliare : 80%;
- obbligazione tributaria a carico dell’occupante l’ U.I. : 20%;
Il versamento deve essere eseguito con il Modello F24 o bollettino postale, pagabile in banca o in posta, rispettivamente entro il 16 GIUGNO 2017 (ACCONTO) ed entro il 16 DICEMBRE 2017 (SALDO) conguagliando con quanto versato in acconto.
VERSAMENTO MINIMO:
Con delibera di Consiglio Comunale n.24 del 17.04.2012, esecutiva,è stato stabilito che il contribuente è esonerato dal pagamento IMU qualora l’imposta complessivamente dovuta risulti pari o inferiore ad € 6,00 (SEI/00);
Con delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n.16 del 08 maggio 2014, esecutiva, (regolamento TASI) è stato stabilito che il contribuente è esonerato dal pagamento TASI qualora l’imposta complessivamente dovuta risulti pari o inferiore ad € 3,00 (TRE/00);
ALIQUOTE IMU - TASI 2016
(Estratto dal manifesto, la versione integrale è disponibile al link sopra indicato)
ALIQUOTE:
IMU : Per l’annualità 2016 si continueranno ad applicare le aliquote deliberate dalla Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n.6 del 09 maggio 2013:
- ALTRI FABBRICATI : 8,6 per MILLE;
- ABITAZIONE PRINCIPALE classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze :
4 per MILLE e le detrazioni previste per legge;
TASI : Per l’annualità 2016 si continueranno ad applicare le aliquote deliberate dalla Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n.17 del 08 maggio 2014:
- ABITAZIONE PRINCIPALE classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze : 1,00 per MILLE;
- ALTRI FABBRICATI : 1,00 per MILLE;
- Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’art.13 del decreto legge n.201/2011 : 0,5 per MILLE;
- obbligazione tributaria a carico del titolare del diritto reale su l’unità immobiliare : 80%;
- obbligazione tributaria a carico dell’occupante l’ U.I. : 20%;
Il versamento deve essere eseguito con il Modello F24 o bollettino postale, pagabile in banca o in posta, rispettivamente entro il 16 GIUGNO 2016 (ACCONTO) ed entro il 16 DICEMBRE 2016 (SALDO) conguagliando con quanto versato in acconto.
VERSAMENTO MINIMO:
Con delibera di Consiglio Comunale n.24 del 17.04.2012, esecutiva,è stato stabilito che il contribuente è esonerato dal pagamento IMU qualora l’imposta complessivamente dovuta risulti pari o inferiore ad € 6,00 (SEI/00);
Con delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n.16 del 08 maggio 2014, esecutiva, (regolamento TASI) è stato stabilito che il contribuente è esonerato dal pagamento TASI qualora l’imposta complessivamente dovuta risulti pari o inferiore ad € 3,00 (TRE/00);
ALIQUOTE IMU 2015
Per l'annualità 2015 si continueranno ad applicare le aliquote deliberate dalla Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n.6 del 09 maggio 2013:
- ALTRI FABBRICATI : 8,6 PER MILLE
L'imposta municipale propria (IMU) NON si applica al possesso dell'abitazione principale,(fabbricato in cui il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente) e delle pertinenze della stessa , ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1,A/8, e A/9, per le quali si applicherà l'aliquota del 4 per mille e le detrazioni previste per legge.
Il versamento deve essere eseguito con il Modello F24 o bollettino postale, pagabile in banca o in posta, rispettivamente entro il 16 GIUGNO 2015 (ACCONTO) ed entro il 16 DICEMBRE 2015 (SALDO) conguagliando con quanto versato in acconto.
VERSAMENTO MINIMO: Con delibera di Consiglio Comunale n.24 del 17.04.2012, esecutiva,è stato stabilito che il contribuente è esonerato dal pagamento IMU qualora l'imposta dovuta risulti pari o inferiore ad € 6,00 (SEI/00).
Con Deliberazione di Consiglio Comunale n.95 del 24 ottobre 2012, esecutiva, è stato approvato il regolamento comunale dell'imposta municipale propria (IMU) ed all'art.8 comma 6, lett. a) – b) è stato previsto l'assimilazione all'abitazione principale per l'unità immobiliare e le relative pertinenze possedute a titolo di proprietà'o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultano locate e non risultano in esse residenti a qualsiasi titolo altre persone diverse dal soggetto passivo.
IMMOBILI POSSEDUTI DA CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO:
Ai sensi dell'art.9 bis del D.L. 28/03/2014, n.47 a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza , a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso e non risultano in esse residenti a qualsiasi titolo altre persone diverse dal soggetto passivo.
ALIQUOTE TASI 2015
Per l'annualità 2015 si continueranno ad applicare le aliquote deliberate dalla Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n.17 del 08 maggio 2014:
aliquota TASI ordinaria nella misura di 1,5 per mille per:
· abitazione principale , pertinenze della stessa ed altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
· unità' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
· fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
· casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
· unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in servizio
permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e
della residenza anagrafica;
· ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
· aliquota TASI ordinaria nella misura di 1,0 per mille per:
· abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
· altri fabbricati;
aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,5 per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
TASI 2014
Con deliberazione n. 16 e 17 del 08/05/14 della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale sono state deliberate: approvazione regolamento comunale TASI ed aliquote TASI come di seguito pubblicate:
IMU 2014
ALTRI FABBRICATI : 8,6 x MILLE
L’imposta municipale propria (IMU) non si applica al possesso dell’abitazione principale,(fabbricato in cui il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente) e delle pertinenze della stessa , ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1,A/8, e A/9, per le quali si applicherà l’aliquota del 4 per mille e le detrazioni previste per legge.
Il versamento deve essere eseguito con il Modello F24 o bollettino postale, pagabile in banca o in posta, rispettivamente entro il 16 GIUGNO 2014 (ACCONTO) ed entro il 16 DICEMBRE 2014 (SALDO) conguagliando con quanto versato in acconto.
VERSAMENTO MINIMO: Con delibera di Consiglio Comunale n.24 del 17.04.2012, esecutiva,è stato stabilito che il contribuente è esonerato dal pagamento IMU qualora l’imposta dovuta risulti pari o inferiore ad € 6,00 (SEI/00).
I terreni agricoli non sono soggetti all'IMU in quanto ricadenti in territorio classificato come montano.