Avvisi
AVVISO
AI SENSI DELL’ORDINANZA DEL SINDACO N. 48 del 01/05/2020 SI RENDE NOTO CHE:
Si prende atto del D.P.C.M. 17maggio 2020 e, pertanto, l’applicazione pedissequa dei Decreti della
Presidenza del Consiglio dei Ministri citati in premessa nonché dell’Ordinanza del Presidente della Regione
Siciliana n. 21 del 17/05/2020, per come richiamati in premessa, delle proroghe delle misure restrittive
fino alla data del 14Giugno 2020, con le seguenti ulteriori precisazioni:
- ATTIVITÀ COMMERCIALI:
Deve essere garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Ferme restando le specifiche
disposizioni sull’uso di dispositivi di protezione individuale e del distanziamento, è obbligatorio, per
chiunque entri nelle attività commerciali, l’utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e
bocca.
Tutti gli esercizi commerciali potranno effettuare la vendita della merce direttamente nel proprio
esercizio, attuando, comunque, tutte le norme igienico sanitarie vigenti. La vendita potrà svolgersi nella
fascia oraria compresa tra le ore 7,00 e le ore 23,30.
Gli esercenti in forma itinerante di generi alimentari, potranno circolare con i propri mezzi, ai fini della
vendita, possono sostare nelle aree di sosta di vendita e nelle aree di “Piazza morta” nei giorni stabiliti o
già in concessione, ed è consentita la sosta temporanea, senza creare alcun assembramento di persone
attorno al veicolo commerciale, con l’obbligo di osservare le norme igienico sanitarie vigenti, assicurando
la distanza di sicurezza di almeno un metro tra i cittadini e gli operatori. Ferme restando le specifiche
disposizioni sull’uso di dispositivi di protezione individuale e del distanziamento, è obbligatorio, per
chiunque si avvicini alle predette attività commerciali, l’utilizzo di mascherina o altro strumento di
copertura di naso e bocca.
Potranno, altresì effettuare, per il tempo strettamente necessario, la consegna a domicilio della merce.
La vendita itinerante dovrà svolgersi nella fascia oraria compresa tra le ore 7,00 e le ore 21,00.
Da mercoledì 20 maggio 2020 il mercato settimanale che si svolge nei giorni di mercoledì nella Piazza G.
Matteotti e nella Via Giovanni Borgese questo Comune, è ripristinato per tutte le tipologie di vendita,
senza creare alcun assembramento di persone attorno al veicolo commerciale, con l’obbligo di osservare
le norme igienico sanitarie vigenti, assicurando la distanza di sicurezza di almeno un metro tra i cittadini e
gli operatori. Ferme restando le specifiche disposizioni sull’uso di dispositivi di protezione individuale e
del distanziamento, è obbligatorio, per chiunque si avvicini alle attività commerciali, l’utilizzo di
mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca. Al fine di non creare assembramenti, si
dispone che le attività vengano installate ogni due (2) posti, alternando un posteggio con attività ed uno
vuoto. Viene, pertanto, ridotto il numero dei posteggi disponibili del 40 % e, pertanto, sino a numero
trenta (30).
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Le attività dei servizi di ristorazione sono obbligate a quanto stabilito dall’art. 3 dell’Ordinanza del
Presidente della Regione Siciliana n. 21 del 17/05/2020.
Tali esercizi attueranno tutte le norme igienico sanitarie vigenti. L’apertura dei predetti locali potrà
svolgersi nella fascia oraria compresa tra le ore 6,00 e le ore 01,00 del giorno successivo.
In tutti gli esercizi commerciali di vendita e distribuzione anche all’aperto, fermo restando quanto
previsto dal DPCM del 17maggio 2020, gli operatori sono tenuti: a) all’uso costante di mascherina; b)
all’utilizzo di guanti monouso o, in alternativa, al frequente lavaggio delle mani con detergente
disinfettante.
Si raccomanda a tutti gli esercenti di monitorare il proprio stato di salute e quello del personale
addetto alla vendita (misurazione temperatura corporea almeno due volte al giorno, ad inizio e fine
attività lavorativa).
Si raccomanda, altresì, di provvedere alla sanificazione dei locali e dei mezzi, con cadenza almeno
settimanale.
È disposta la chiusura domenicale e nei giorni festivi al pubblico di tutti gli esercizi commerciali
attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno, le edicole, i bar, la ristorazione e i fiorai
che, comunque, devono rispettare l’apertura nella fascia compresa tra le ore 7:00 e le ore 20:00 per le
farmacie di turno, le edicole e i fiorai, mentre la ristorazione ed i bar tra le ore 6:00 e le ore 01:00 del
giorno successivo, con obbligo di osservare le norme igienico sanitarie.
È autorizzato nelle superiori giornate il servizio di consegna a domicilio e di asporto dei prodotti alimentari
e affini e di prima necessità, nonché dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento.
Nelle rivendite di tabacchi è vietato l’uso di apparecchi di intrattenimento e per il gioco, nonché del gratta
e vinci all’interno del locale.
- CIMITERO COMUNALE “SAN GUGLIELMO”:
Rimangono efficaci le Ordinanze Sindacali n. 36 del 29/04/2020 e n. 37 del 30/04/2020.
- CASA DI RIPOSO PER ANZIANI:
L’accesso di parenti e visitatori a strutture residenziali per anziani è vietata. E’ sempre consentito soltanto
l’ingresso al personale dipendente o, comunque, ai soggetti autorizzati dalla direzione della struttura per
comprovate esigenze manutentive, o al personale sanitario esterno, o alla protezione civile e alle Forze
dell’Ordine, nel rispetto delle misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni e/o diffusione di
infezione.
- UFFICI COMUNALI:
L’accesso agli Uffici comunali da parte dei cittadini, al fine di evitare assembramenti di persone anche nella
considerazione che, dati i luoghi, non è possibile garantire la distanza minima interpersonale come previsto
dai DPCM sopra richiamati, è consentito ESCLUSIVAMENTE PREVIA RICHIESTA DI APPUNTAMENTO
TELEFONICO O VIA MAIL e valutazione dell’urgenza dei motivi di incontro.
Il personale comunale addetto al servizio di portineria e il personale preposto dell’Ufficio Tecnico,
dell’Ufficio di Ragioneria e dell’Ufficio Polizia Municipale, è altresì tenuto a monitorare il numero di accessi.
L’accesso agli uffici può essere autorizzato dall’addetto al ricevimento, indipendentemente dalla data
richiesta di appuntamento e per comprovati motivi, ad un solo cittadino alla volta e solo dopo aver
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contattato il dipendente che lo deve ricevere, servizio di protocollo compreso.
I dipendenti devono rispettare e far rispettare le distanze di sicurezza interpersonale previste dal Decreto.
All’ingresso dei plessi comunali gli addetti al ricevimento non devono permettere aggregazione di persone.
Dal 18 maggio 2020 sono riaperti i parco giochi e sono consentite le attività ludiche, secondo le indicazioni
impartite dall’art. 1, comma 1, lettera b) e dall’allegato 8 del D.P.C.M. del 17 maggio 2020.
Dal 25 maggio 2020 è consentita l’apertura dei musei, sia comunali sia privati e degli altri istituti e luoghi
della cultura, compresa la Biblioteca Comunale.
Per i circoli di associazione, pubblici e privati, rimane l’obbligo della chiusura, sino a nuova disposizione.
Con la presente ordinanza si dispone la revoca della precedente Ordinanza Sindacale n. 28 del
07/04/2020.
Le disposizioni della presente Ordinanza producono effetto dal 18 maggio 2020 e sono efficaci sino al
14giugno 2020, salvo nuove disposizioni sovracomunali.
Polizzi Generosa, 18 maggio 2020
IL SINDACO
F.to Giuseppe Lo Verde
AI SENSI DELL’ORDINANZA DEL SINDACO N° 42 del 13.05.2020, SI COMUNICA CHE CON
DECORRENZA DAL 18 MAGGIO 2020 VERRÀ RIPRISTINATA L’AREA PEDONALE IN VIA GARIBALDI E
IN VIA UDIENZA, PER COME SEGUE:
1. l’istituzione, in via sperimentale con decorrenza dal 18/05/2020 e fino al 30/04/2021, dell’area
pedonale che coincide con la Via Garibaldi (dall’incrocio con la via Malatacca) e la Via Udienza,
l’area pedonale è delimitata da quattro varchi:
• Varco 1 - Via Garibaldi/Via Malatacca;
• Varco 2 – Via Udienza/Via Garibaldi;
• Varco 3 – Vicolo Battiato/Via Garibaldi;
• Varco 4–Largo San Crispino/Via Garibaldi;
2. L’accesso all’area pedonale è consentita esclusivamente dai Varchi sopra citati, mentre l’uscita è
consentita dalla Piazza Umberto I;
3. L’accesso all’area pedonale è consentita liberamente a tutte le categorie di veicoli escluso i
seguenti periodi:
- Dal 18/05/2020 al 15/07/2020
Feriali dalle ore 18.00 alle ore 21.00
Festivi dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 21.00
- Dal 16/07/2020 al 31/08/2020
Feriali dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 18.00 alle ore 02.00
Festivi dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 02.00
- Dal 01/09/2020 al 30/04/2021
Feriali: nessuna limitazione
Prefestivi dalle ore 18.00 alle ore 20.00
Festivi dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00
4. E’ vietato l’accesso veicolare, per come stabilito dal Regolamento Comunale di cui alla delibera
di C.C. n. 35/2016, nelle fasce orarie sopra citate, eccetto a tutte le categorie di veicoli
autorizzati muniti di pass i quali, in ogni caso, non potranno accedere nell’orario compreso tra le
ore 18,00 e le ore 20,00 quando è più intenso il traffico pedonale, nonché a:
a) Tutti i mezzi della pubblica amministrazione di Polizzi Generosa e/o i singoli veicoli delle altre
pubbliche amministrazioni in servizio istituzionale nel Comune di Polizzi Generosa, riportanti
il logo di appartenenza;
b) Tutti i veicoli previsti dall’art. 177 del C.d.S. (autoveicoli delle autorità di Polizia, alle vetture e
ai mezzi dei Vigili del Fuoco, alle Ambulanze (solo in caso di transito per servizio di
emergenza), Protezione Civile
c) Tutti i veicoli delle forze dell’ordine in servizio presso il Comune di Polizzi Generosa riportanti
il logo o segni distintivi di appartenenza;
d) I veicoli a servizio alle persone invalide munite di apposito contrassegno di cui al D.P.R.
16/12/1992 n. 495. Tali veicoli non potranno accedere nell’orario compreso tra le ore 18,00
e le ore 20,00 quando è più intenso il traffico pedonale.
e) Veicoli delle Poste Italiane e delle ditte che effettuano il recapito di prodotti postali;
f) Esercenti le professioni sanitarie, medici e paramedici nell’esercizio delle loro funzioni,
medici veterinari;
g) Gestori di pubblici servizi: gas, acqua, energia elettrica, telefono, e loro eventuali
concessionari;
h) Veicoli adibiti alla raccolta di rifiuti solidi urbani, pulizia strade e pulizia rete fognaria;
i) Veicoli adibiti ai servizi della Pubblica Illuminazione.
5. La circolazione e la fermata nell’area pedonale, deve essere effettuata in modo da non costituire
pericolo ed intralcio agli utenti deboli;
6. Le autorizzazioni e i relativi contrassegni, saranno rilasciate sulla base del disciplinare allegato
alla delibera di consiglio comunale n. 35 del 10 giugno 2016 saranno valide le condizioni previste
nelle stesse;Il divieto di sosta negli orari in cui vige l’Area Pedonale;
7. Regolamentare a disco orario la sosta negli spazi individuati (dopo il Vicolo San Michele
Arcangelo per nr. 2 posti – e adiacente la piazza Gramsci per nr. 2 posti), nei giorni feriali, per
come segue:
- Dal 18/05/2020 al 15/07/2020
dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00
- Dal 16/07/2020 al 31/08/2020
Feriali dalle ore 09.00 alle ore 11.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00
- Dal 01/09/2020 al 30/04/2021
dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00
8. Le prescrizione contenute nella presente ordinanze saranno fatte rispettare dal personale di
Polizia Stradale indicato dall’ art. 12 del Codice della Strada e dal sistema automatizzato con
Telecamera omologata quando sarà reso operativo e visibile con apposita segnaletica.
Dalla Residenza Municipale lì 13/05/2020
IL SINDACO
F.to Giuseppe Lo Verde
Ai sensi dell’ordinanza sindacale n. 43 del 13/05/2020, è stata disposta
Ai sensi dell’Ordinanza Sindacale n. 43 del 13/05/2020, è stata disposta l’esenzione del pagamento
della Tassa per l’occupazione del suolo pubblico nell’anno 2020 per gli esercizi di ristorazione, bar,
pub che utilizzano spazi esterni, nell’ambito di contenimento adottate per fronteggiare l’emergenza
COVID-19 (Coronavirus). Pertanto:
1) Si concedono ai gestori di locali di somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti, bar e
pub) per l’anno 2020, spazi ed aree pubbliche a titolo gratuito per la collocazione di tavoli e
sedie, così da aumentare gli spazi a disposizione e potere rispettare le misure di
distanziamento sociale, anche mediante la concessione del cinquanta per cento in più rispetto
agli anni precedenti, ove è possibile.
2) La concessioni potranno essere concesse previa presentazione di apposita domanda, corredata
da planimetria e relazione, che consenta di verificarne la fattibilità e, soprattutto, la
compatibilità con le misure di sicurezza.
3) Tali concessioni non potranno realizzarsi se non a seguito dell’emanazione di un nuovo
D.P.C.M. che consenta la riapertura delle attività commerciali oggetto della superiore
concessione.
4) Le domande di concessione del suolo pubblico dovranno essere presentate all’Ufficio Tecnico
Comunale di questo Comune, il quale rilascerà l’autorizzazione dopo aver scontato il
preventivo parere del Servizio di Polizia Municipale-Attività Produttive.
Le disposizioni della presente Ordinanza producono effetto immediato e sono efficaci sino al 31
dicembre 2020, salvo nuove disposizioni sovracomunali.
Polizzi Generosa, 12 maggio 2020
Il Sindaco
F.to Giuseppe Lo Verde
BANDO INVITALIA “IMPRESE SICURE”
BANDO PER L'ACCESSO AL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE
DALLE IMPRESE PER L'ACQUISTO DI MDISPOSITIVI DI
PROTEZIONE INDIVIDUALE
Si comunica che Invitalia ha pubblicato il bando di cui in oggetto, finalizzato a sostenere la
continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese operanti su tutto il territorio
nazionale e volto al riconoscimento alle imprese del rimborso delle spese sostenute per l'acquisto
del DPI.
Possono beneficiare del rimborso previsto dal presente bando tutte le imprese,
indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime
contabile adottato, che. Alla data di presentazione della domanda di rimborso, sono in possesso
dei seguenti requisiti: [...]
PREMESSO
che:
- il Comune di Polizzi Generosa, con delibera n. 43 del 15/04/2020 ha aderito, per l'anno 2020, al progetto "Programma Lotta alla Povertà" del Banco delle Opere di Carità con sede a Palermo che prevede la distribuzione mensile, in favore di nuclei familiari, di prodotti agro-alimentari messi a disposizione gratuitamente dalla Fondazione Banco Alimentare Sicilia Onlus;
- la finalità del progetto è di sostenere i nuclei familiari del Comune di Polizzi Generosa che, in seguito all'emergenza sanitaria, lavorativa e sociale legata al Covid 19 vivono, per le più diverse ragioni, un disagio socio-economico; - le derrate alimentari verranno predisposte e divise in quantità equa, in rapporto al numero e tipologia del nucleo familiare beneficiario
REQUISITI
Possono fare richiesta del beneficio i nuclei familiari aventi i seguenti requisiti:
1. Residenza nel Comune di Polizzi Generosa;
2. Cittadinanza in uno degli stati aderenti all'UE, quest'ultimi con permesso di soggiorno o carta di soggiorno(ai sensi del D.Lgs 286/98, così come modificato dalla Legge 30/07/2002 n. 189);
Le condizioni dichiarate dovranno essere possedute alla data di pubblicazione del presente Avviso. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di ammissione dovrà essere redatta secondo la forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28
dicembre 2000 e dovrà essere presentata utilizzando l'apposito modulo disponibile presso l'Ufficio del Servizio Sociale
del Comune di Polizzi Generosa e nel sito internet del Comune all'indirizzo: www.comune.polizzi.pa.it.
La domanda dovrà contenere i dati anagrafici, tutte le informazioni riguardanti lo stato di famiglia secondo lo schema
riportato nel modello della domanda.
All'uopo deve essere allegata la seguente documentazione:
a) Fotocopia di un valido documento di identità di tutti i componenti il nucleo familiare
b)Codice fiscale di tutti i componenti il nucleo familiare
La domanda di ammissione deve pervenire entro e non oltre il 15/05/2020 al protocollo generale del Comune di Polizzi Generosa. In ogni caso fa esclusivamente fede la data del protocollo di ricezione. Il Comune non assume nessuna responsabilità per eventuali ritardi postali nella consegna della domanda di ammissione. Non saranno accolte le istanze di soggetti che beneficiano della stessa forma di assistenza presso altri Enti.
CRITERI DI VALUTAZIONE
A seguito della presentazione delle istanze, l'Assistente Sociale redigerà apposito elenco previa accertamento e valutazione dello stato di reale bisogno del nucleo familiare .
L'Ufficio di Servizio Sociale garantisce l'assoluto rispetto delle norme per l'utilizzo dei dati riguardanti il dichiarante, acquisiti e conservati nei propri archivi ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003. I dati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di cui al presente Avviso Pubblico.
Polizzi Generosa li 08/05/2020
Lavori di Manutenzione Straordinaria Parco Giochi e Villetta di Falcone Borsellino — zona San Pietro, cod. C.U.P. H35H18000440004 - CIG: 7813694046;
La sottoscritta Ing.Maria Di Dolce, in qualità di Responsabile del Procedimento per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, con il presente atto comunica che in data 20/12/2019 gli stessi sono stati ultimati, giusto Certificato di Ultimazione del 24/12/2019;
Gentilissimi,
vi comunichiamo che Invitalia ha pubblicato il bando di che trattasi finalizzato a sostenere la
continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese operanti su tutto il territorio
nazionale e volto al riconoscimento alle imprese del rimborso delle spese sostenute per l'acquisto
di DPI.
Possono beneficiare del rimborso previsto dal presente Bando tutte le imprese,
indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime
contabile adottato, che, alla data di presentazione della domanda di rimborso, sono in possesso dei
seguenti requisiti:
a) sono regolarmente costituite e iscritte come “attive” nel Registro delle imprese;
b) hanno la sede principale o secondaria sul territorio nazionale;
c) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria e
non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria.[...]
IL SINDACO
(Autorità Sanitaria Locale)
[...]
ORDINA
Con decorrenza immediata, di autorizzare gli spostamenti nel territorio comunale per lo svolgimento
dell’attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi alle seguenti condizioni:
- Possesso di eventuali titoli abilitativi previsti dalla normativa vigente;
- Esercizio indivifuiale dell’attività, ovvero, in assenza di altre persone.
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La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie
previste dalla legge vigente.
Si informa che contro il presente atto, in applicazione del D.Lgs. n. 104/2010, chiunque vi abbia interesse
potrà ricorrere, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 30 (trenta) giorni
dalla datata di pubblicazione, al Prefetto di Palermo; entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione, al
T.A.R. Sicilia o, in alternativa, al Presidente della Regione Siciliana entro 120 (centoventi) giorni dalla data di
pubblicazione all’Albo Pretorio.
La presente ordinanza è resa nota mediante pubblicazione all’Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del
Comune.
Il Comando Polizia Municipale e le Forze dell’Ordine operanti nel territorio sono incaricati di vigilare sulla
corretta osservanza della stessa.
La presente Ordinanza viene trasmessa alla Prefettura – U.T.G. di Palermo, alla Questura di Palermo, al
Comando locale Stazione Carabinieri, alla Guardia di Finanza di Petralia Soprana, al Comando di Polizia
Municipale, al Distaccamento Corpo Forestale di Polizzi Generosa, al Distaccamento Forestale Nucleo
Soccorso Montano di Polizzi Generosa.
Polizzi Generosa, 06 maggio 2020
IL SINDACO
F.to Giuseppe Lo Verde
Oggetto: PREVENZIONE INCENDI - PULIZIA FONDI INCOLTI ANNO 2020
IL SINDACO
(Quale autorità comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 15 della Legge 24/02192n.225)
CONSIDERATO
[...]
RITENUTO
[...]
VISTI
[...]
ORDINA
A) Ai proprietari e/o possessori a qualsiasi titolo, di aree libere, all'interno e/o all'esterno del centro abitato, di terreni boschivi, agricoli e non, di provvedere entro il 31 maggio 2020, al diserbo ed alla pulizia dell'area posseduta da qualsiasi materiale o rifiuto infiammabile e, comunque, alla rimozione di ogni elemento e condizione che rappresentino pericolo per l'igiene e la pubblica incolumità;
B) I proprietari e/o possessori di cui alla lettera A) sono tenuti, entro lo stesso termine del 31 maggio 2020, a realizzare lungo i confini con strade, sentieri ed edifici, adeguate piste tagliafuoco di larghezza non inferiore a mt 5,00;
C) Ogni cittadino, anche turista o gitante, deve attenersi alle prescrizioni su esposte e collaborare nelle attività di segnalazione ed intervento;
D) Chiunque, trovandosi in presenza di un incendio boschivo e di vegetazione che minaccia abitazioni, deve darne immediato avviso tramite il 1515 al Corpo Forestale della Regione Siciliana
o tramite il 115 ai Vigili del Fuoco;
E) Le attività di prevenzione incendi di cui alla lettera A), non dovranno comportare l'alterazione del suolo, consentita minimamente solo nel caso di formazione di fasce tagliafuoco;
F) Gli Enti interessati (ANAS, Provincia Regionale oggi Città Metropolitana di Palermo, Enel, Telecom, Consorzio di Bonifica PA2), entro il 31 maggio 2020, devono provvedere al decespugliamento e alla rimozione di vegetazione erbacea e/o arbustiva e di eventuali rifiuti presenti lungo i cigli e le scarpate stradali nonché lungo i sentieri di accesso ad aree protette, nel rispetto delle norme vigenti, compreso il Codice della Strada;
G) Tutti i soggetti sopra indicati dovranno mantenere le condizioni di sicurezza realizzate a norma della presente ordinanza, fino al 30/09/2020;
H) Fino al 30 settembre 2020, stante l'elevato rischio di incendi boschivi, in tutto il territorio comunale è assolutamente vietato:
• far brillare mine o usare esplosivi, in assenza di apposite autorizzazioni, licenze, nulla osta rilasciate dalle competenti Autorità;
• abbandonare sul terreno fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro materiale acceso o allo stato di brace o che, in ogni caso, possa innescare o propagare il fuoco;
• ai conducenti di veicoli dotati di marmitte catalitiche, fermare il mezzo a caldo al di sopra di sterpi, materiale vegetale seccaginoso o, comunque, soggetto ad infiammarsi per le temperature elevate;
• all'interno delle aree boscate e campestri, usare apparecchi a fiamma o elettrici, per tagliare metalli nonché usare strumenti che producano faville o braci;
• compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendi.
I) Sono sempre vietate le manifestazioni pirotecniche nei luoghi in cui la presenza o la vicinanza prossima di materiale vegetale secco o di altro materiale comunque infiammabile, possa determinare l'innesco e lo sviluppo di incendi.
J) E' consentita la combustione in loco di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature
o ripuliture in loco, soltanto in presenza di tutte le seguenti condizioni:
• l'attività di combustione è consentita nel periodo che va dal mese di novembre al mese di aprile di ogni anno, durante le ore antimeridiane, dall'alba fino alle ore 10,00;
• il quantitativo massimo giornaliero del materiale agricolo da bruciare, non deve superare i 3 m steri per ettaro, e la combustione è consentita in piccoli cumuli, occupanti ciascuno un'area non superiore a mq 1 (uno);
K) Per tutto quanto non disciplinato dalla presente ordinanza, si rimanda alle disposizioni del regolamento comunale per la prevenzione e lotta agli incendi adottato con deliberazione del Commissario straordinario con le funzioni del Consiglio Comunale n. 19 del 02/08/2007, ove non in contrasto con le disposizioni di legge vigenti
AVVERTE
I. Che, trascorso inutilmente il termine assegnato e in ogni altro caso di violazione della presente ordinanza - fermo restando quanto espressamente previsto dalla normativa penale in materia - ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 500,00;
2. Che in caso di omessa adozione delle prescritte misure, si procederà all'esecuzione d'ufficio in danno e al conseguente recupero delle somme anticipate da questa Amministrazione;
3. Che restano salvi gli eventuali ed ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari.
[...]
AVVISO PUBBLICO PER L’ESPLETAMENTO DELL’INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLE INDAGINI GEOLOGICHE E GEOTECNICHE OCCORRENTI PER LA PROGETTAZIONE DEI “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ZIP LINE DA INSTALLARE NEL TERRITORIO COMUNALE DI POLIZZI GENEROSA” IMPORTO € 12.652,96, IVA E ONERI COMPRESI
CUP H36E18000150005, CIG 82905813DF
Altro...
AVVISO
AI SENSI DELL’ORDINANZA DEL SINDACO N. 38 del 01/05/2020 SI RENDE NOTO CHE:
Si prende atto del D.P.C.M. 26 aprile 2020 e, pertanto, l’applicazione pedissequa dei Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri citati in premessa nonché dell’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 18 del 30/04/2020, per come richiamati in premessa, delle proroghe delle misure restrittive fino alla data del 17 Maggio 2020, con le seguenti ulteriori precisazioni:
- ATTIVITÀ COMMERCIALI:
Ai sensi dell’art. 1 comma 1, lett. z) del DPCM 26/04/2020:
Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1.
Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie.
Gli esercizi commerciali vari di generi alimentari, ivi compresi Supermercati e Discount Alimentari, potranno effettuare la vendita della merce direttamente nel proprio esercizio, attuando, comunque, tutte le norme igienico sanitarie vigenti.
La vendita dovrà svolgersi nella fascia oraria compresa tra le ore 7,00 e le ore 21,00.
Gli esercenti in forma itinerante di generi alimentari, potranno circolare con i propri mezzi, ai fini della vendita, possono sostare nelle aree di sosta di vendita e nelle aree di “Piazza morta” nei giorni stabiliti o già in concessione, ed è consentita la sosta temporanea, senza creare alcun assembramento di persone attorno al veicolo commerciale, con l’obbligo di osservare le norme igienico sanitarie vigenti, assicurando la distanza di sicurezza di almeno un metro tra i cittadini e gli operatori.
Potranno, altresì effettuare, per il tempo strettamente necessario, la consegna a domicilio della merce.
La vendita itinerante dovrà svolgersi nella fascia oraria compresa tra le ore 8,00 e le ore 20,00.
È disposta la revoca della propria ordinanza n. 18 del 12 marzo 2020 e, pertanto, da mercoledì 06 maggio 2020 il mercato settimanale che si svolge nei giorni di mercoledì nella Piazza G. Matteotti e nella Via Giovanni Borgese questo Comune, è ripristinato soltanto per i commercianti che esercitano la vendita di generi alimentari, senza creare alcun assembramento di persone attorno al veicolo commerciale, con l’obbligo di osservare le norme igienico sanitarie vigenti, assicurando la distanza di sicurezza di almeno un metro tra i cittadini e gli operatori.
Ai sensi dell’art. 1 comma 1, lett. aa) del DPCM 26/04/2020:
Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la
ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di
almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle
immediate vicinanze degli stessi.
Tali esercizi attueranno tutte le norme igienico sanitarie vigenti. La vendita potrà svolgersi nella fascia oraria
compresa tra le ore 6,00 e le ore 23,00.
In tutti gli esercizi commerciali di vendita e distribuzione di generi alimentali anche all’aperto, fermo
restando quanto previsto dall’art. 1, comma 1 lett. dd) del DPCM del 26 aprile 2020, gli operatori sono
tenuti: a) all’uso costante di mascherina; b) all’utilizzo di guanti monouso o, in alternativa, al frequente
lavaggio delle mani con detergente disinfettante.
Tutte le altre attività elencate nell’Allegato 1 del D.P.C.M. 26 aprile 2020 potranno effettuare l’orario di
apertura nella fascia compresa tra le ore 7,00 e le ore 20,00, con l’obbligo di osservare le norme igienico
sanitarie vigenti, assicurando la distanza di sicurezza di almeno un metro tra i cittadini e gli operatori.
Si raccomanda a tutti gli esercenti di monitorare il proprio stato di salute e quello del personale addetto
alla vendita (misurazione temperatura corporea almeno due volte al giorno, ad inizio e fine attività
lavorativa).
Si raccomanda, altresì, di provvedere alla sanificazione dei locali e dei mezzi, con cadenza almeno
settimanale.
È disposta la chiusura domenicale e nei giorni festivi al pubblico di tutti gli esercizi commerciali attualmente
autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno e per le edicole che, comunque, devono rispettare
l’apertura nella fascia compresa tra le ore 7:00 e le ore 20:00, con obbligo di osservare le norme igienico
sanitarie.
Per domenica 10 maggio 2020 è consentita la vendita di prodotti florovivaistici.
È autorizzato nelle superiori giornate domenicali il servizio di consegna a domicilio e di asporto dei prodotti
alimentari e affini, nonché dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento.
Per la sola domenica 10 maggio 2020 il servizio a domicilio è consentito anche ai commercianti di prodotti
florovivaistici.
Nelle rivendite di tabacchi è vietato l’uso di apparecchi di intrattenimento e per il gioco, nonché del gratta
e vinci all’interno del locale.
- CIMITERO COMUNALE “SAN GUGLIELMO”:
Ai sensi dell’art. 7 dell’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 18 del 30/04/2020:
Rimangono efficaci le Ordinanze Sindacali n. 36 del 29/04/2020 e n. 37 del 30/04/2020.
- CASA DI RIPOSO PER ANZIANI:
L’accesso di parenti e visitatori a strutture residenziali per anziani è vietata. E’ sempre consentito soltanto
l’ingresso al personale dipendente o, comunque, ai soggetti autorizzati dalla direzione della struttura per
comprovate esigenze manutentive, o al personale sanitario esterno, o alla protezione civile e alle Forze
dell’Ordine, nel rispetto delle misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni e/o diffusione di
infezione.
- UFFICI COMUNALI:
L’accesso agli Uffici comunali da parte dei cittadini, al fine di evitare assembramenti di persone anche nella
considerazione che, dati i luoghi, non è possibile garantire la distanza minima interpersonale come previsto
dai DPCM sopra richiamati, è consentito ESCLUSIVAMENTE PREVIA RICHIESTA DI APPUNTAMENTO
TELEFONICO O VIA MAIL e valutazione dell’urgenza dei motivi di incontro.
Il personale comunale addetto al servizio di portineria e il personale preposto dell’Ufficio Tecnico, dell’Ufficio
di Ragioneria e dell’Ufficio Polizia Municipale, è altresì tenuto a monitorare il numero di accessi.
L’accesso agli uffici può essere autorizzato dall’addetto al ricevimento, indipendentemente dalla data richiesta
di appuntamento e per comprovati motivi, ad un solo cittadino alla volta e solo dopo aver contattato il
dipendente che lo deve ricevere, servizio di protocollo compreso.
I dipendenti devono rispettare e far rispettare le distanze di sicurezza interpersonale previste dal Decreto.
All’ingresso dei plessi comunali gli addetti al ricevimento non devono permettere aggregazione di persone.
Si conferma la sospensione dell’apertura dei musei, sia comunali sia privati e degli altri istituti e luoghi della
cultura, compresa la Biblioteca Comunale;
Ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. e) del D.P.C.M. 26 aprile 2020, i parchi urbani saranno aperti, ma
condizionato al rispetto del divieto di assembramento di cui alla lett. d), nonché della distanza di sicurezza
interpersonale di un metro. Le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse.
Restano ferme tutte le altre disposizioni impartite con la precedente Ordinanza Sindacale n. 28 del
07/04/2020.
Le disposizioni della presente Ordinanza producono effetto dal 04 maggio 2020 e sono efficaci sino al 17
maggio 2020, salvo nuove disposizioni sovracomunali.
Polizzi Generosa, 01 maggio 2020
IL SINDACO
Giuseppe Lo Verde
A seguito e in ottemperanza del Decreto-Legge del 26 aprile 2020, n. 19 circa le: «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» (GU n. 108 del 27/04/2020), dove si stabilisce tra l’altro che da lunedì 4 maggio: «Sono consentite le cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all’aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro» (art. 1 c. 1 lett. i);
Presa visione della lettera del Ministero dell’Interno dello scorso 30 aprile 2020, indirizzata al Segretario Generale della Conferenza Episcopale Italiana, su Quesito in ordine alla celebrazione della cerimonia funebre a seguito delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
Considerata la nota complementare al testo del Ministero dell’Interno del Segretario Generale della Conferenza Episcopale Italiana del 30/04/2020;
Tenuto conto dei precedenti Comunicati del: 26 febbraio (1), 05 marzo (2), 08 marzo (3), 08 marzo (4), 29 marzo (5), 30 marzo (6); 17 aprile (7);
Sentiti i Reverendi Coordinatori dei 6 Vicariati, fatti portavoce di tutto il Presbiterio;
Acquisita la gentile disponibilità degli Illustrissimi Sindaci dei 25 Comuni insistenti nel territorio diocesano;
In attesa di ricevere ulteriori indicazioni da parte della Conferenza Episcopale Italiana, in dialogo con le Istituzioni governative e il Comitato Tecnico – Scientifico, per riprendere le celebrazioni con il Popolo e le attività pastorali;
Alla luce dei Cann. 381 § 1 e 391 del Codice di Diritto Canonico,
STABILISCO IN ORDINE ALLE ESEQUIE
1. § 1 I Parroci informeranno tempestivamente il Sindaco del proprio Comune del Rito funebre che si dovrà celebrare presso il Cimitero, indicando data e orario, perché possa essere predisposto il servizio di vigilanza e di misurazione della temperatura corporea.
§ 2 Nel caso in cui non fosse ancora disponibile il termometro digitale o il termo-scanner, il fedele invitato al Rito esibirà all’ingresso del Cimitero un’autocertificazione (allegato 1) comprovante la propria temperatura corporea (non superiore ai 37,5°C), misurata prima dell’allontanamento dall’abitazione.
§ 3 Ricorderanno l’obbligo di rimanere a casa in presenza di temperatura corporea oltre i 37,5°C o di altri sintomi influenzali; raccomanderanno di non partecipare alle celebrazioni esequiali a chi è stato a contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti.
2. I Parroci, i Presbiteri e i Diaconi, vestendo camice e stola, o anche talare, cotta e stola – indossando la mascherina e mantenendo un’adeguata distanza di sicurezza – accoglieranno la salma all’ingresso del cimitero in forma strettamente privata.
3. Dall’ingresso, in processione e a distanza di un metro l’uno dall’altro, si giungerà davanti alla Chiesa del cimitero dove alla presenza dei familiari del defunto – al massimo quindici e tutti quanti con mascherina – e disposti nel rispetto della distanza sanitaria, si celebrerà la seconda forma del Rito delle Esequie, come previsto dai Praenotanda: davanti la Cappella del cimitero stesso e presso la tomba (Rito delle Esequie, nn. 100-117).
4. Il Ministro davanti alla Cappella del cimitero, dopo aver rivolto ai presenti parole di fraterna comprensione che rechino loro il conforto della fede cristiana, inviterà alla Liturgia della Parola; dopo il Vangelo, terrà una breve omelia e, terminata la preghiera dei fedeli, presso il sepolcro, concluderà con il Rito dell’ultima raccomandazione e commiato.
5. Al termine del Rito delle Esequie, il Ministro informerà i familiari che la Santa Messa senza popolo del giorno sarà applicata in suffragio del defunto. La medesima informazione sarà data a tutta la Comunità attraverso i consueti mezzi di comunicazione perché possa unirsi in preghiera dalla propria abitazione.
STABILISCO INOLTRE
6. Le Chiese continueranno ad essere aperte solo per la preghiera personale dei fedeli e sempre nel rispetto delle misure igienico-sanitarie e comportamentali già indicate e delle norme di sicurezza della distanza interpersonale.
7. Ancora tutti i Sacerdoti celebreranno la Santa Messa nella forma “senza il Popolo” e proseguiranno a non essere celebrate in nessuna Chiesa del territorio diocesano le Sante Messe feriali e festive con il Popolo, da oggi e sino a nuove disposizioni, così come altre forme di preghiera pubblica.
8. Il Parroco continuerà a coinvolgere per la celebrazione eucaristica 6 fedeli, compilando il modulo predisposto (allegato 2) e facendolo pervenire agli interessati che, a loro volta, lo allegheranno alla propria autocertificazione sulla quale sarà indicata la motivazione dello spostamento da casa per “comprovate esigenze lavorative”.
9. Per tutto il mese di maggio, qualora fossero in calendario celebrazioni nuziali, il rito si svolgerà a porte chiuse e alla sola presenza del ministro ordinato, dei nubendi e dei testimoni, sempre rispettate le prescrizioni sulle distanze tra i partecipanti (Cfr. MI, 27/03/2020); la celebrazione avverrà durante la Liturgia della Parola, come indicato dal Cap. 2° del Rito del Matrimonio.
10. Le Prime Comunioni e le Cresime sono posticipate al nuovo anno pastorale 2020/2021, così come sono rinviati, fino a nuove diposizioni, tutti i battesimi.
11. Sono annullati, altresì, gli appuntamenti in agenda promossi dai Servizi Pastorali diocesani per il mese di maggio. Sui canali social della Diocesi continuerà la proposta #facciamorete a cura della Curia diocesana; si esortano i Parroci a incoraggiare la preghiera in famiglia, utilizzando il Sussidio liturgico pastorale a cura dei Servizi pastorali Liturgia e Famiglia.
A tutti manifesto la mia vicinanza e rinnovo il grazie ai cari Sacerdoti per lo stile e la dedizione, pur nella fatica, che hanno testimoniato con responsabilità nella missione e nella comunione ecclesiale.
La mia gratitudine ai Sindaci del territorio diocesano per il servizio operoso a favore delle Comunità, così come a tutte le Forze dell’Ordine.
Maria Santissima di Gibilmanna e i nostri Santi Patroni ci accompagnino verso una stagione di salute e prosperità.
✠ Giuseppe Marciante
Vescovo di Cefalù
AVVISO
AI SENSI DELL’ORDINANZA DEL SINDACO N. 38 del 01/05/2020 SI RENDE NOTO CHE:
Si prende atto del D.P.C.M. 26 aprile 2020 e, pertanto, l’applicazione pedissequa dei Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri citati in premessa nonché dell’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 18 del 30/04/2020, per come richiamati in premessa, delle proroghe delle misure restrittive fino alla data del 17 Maggio 2020, con le seguenti ulteriori precisazioni:
- ATTIVITÀ COMMERCIALI:
Ai sensi dell’art. 1 comma 1, lett. z) del DPCM 26/04/2020:
Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1.
Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie.
Gli esercizi commerciali vari di generi alimentari, ivi compresi Supermercati e Discount Alimentari, potranno effettuare la vendita della merce direttamente nel proprio esercizio, attuando, comunque, tutte le norme igienico sanitarie vigenti.
La vendita dovrà svolgersi nella fascia oraria compresa tra le ore 7,00 e le ore 21,00.
Gli esercenti in forma itinerante di generi alimentari, potranno circolare con i propri mezzi, ai fini della vendita, possono sostare nelle aree di sosta di vendita e nelle aree di “Piazza morta” nei giorni stabiliti o già in concessione, ed è consentita la sosta temporanea, senza creare alcun assembramento di persone attorno al veicolo commerciale, con l’obbligo di osservare le norme igienico sanitarie vigenti, assicurando la distanza di sicurezza di almeno un metro tra i cittadini e gli operatori.
Potranno, altresì effettuare, per il tempo strettamente necessario, la consegna a domicilio della merce.
La vendita itinerante dovrà svolgersi nella fascia oraria compresa tra le ore 8,00 e le ore 20,00.
È disposta la revoca della propria ordinanza n. 18 del 12 marzo 2020 e, pertanto, da mercoledì 06 maggio 2020 il mercato settimanale che si svolge nei giorni di mercoledì nella Piazza G. Matteotti e nella Via Giovanni Borgese questo Comune, è ripristinato soltanto per i commercianti che esercitano la vendita di generi alimentari, senza creare alcun assembramento di persone attorno al veicolo commerciale, con l’obbligo di osservare le norme igienico sanitarie vigenti, assicurando la distanza di sicurezza di almeno un metro tra i cittadini e gli operatori.
Ai sensi dell’art. 1 comma 1, lett. aa) del DPCM 26/04/2020:
Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di
almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle
immediate vicinanze degli stessi.
Tali esercizi attueranno tutte le norme igienico sanitarie vigenti. La vendita potrà svolgersi nella fascia oraria
compresa tra le ore 6,00 e le ore 23,00.
In tutti gli esercizi commerciali di vendita e distribuzione di generi alimentali anche all’aperto, fermo
restando quanto previsto dall’art. 1, comma 1 lett. dd) del DPCM del 26 aprile 2020, gli operatori sono
tenuti: a) all’uso costante di mascherina; b) all’utilizzo di guanti monouso o, in alternativa, al frequente
lavaggio delle mani con detergente disinfettante.
Tutte le altre attività elencate nell’Allegato 1 del D.P.C.M. 26 aprile 2020 potranno effettuare l’orario di
apertura nella fascia compresa tra le ore 7,00 e le ore 20,00, con l’obbligo di osservare le norme igienico
sanitarie vigenti, assicurando la distanza di sicurezza di almeno un metro tra i cittadini e gli operatori.
Si raccomanda a tutti gli esercenti di monitorare il proprio stato di salute e quello del personale addetto
alla vendita (misurazione temperatura corporea almeno due volte al giorno, ad inizio e fine attività
lavorativa).
Si raccomanda, altresì, di provvedere alla sanificazione dei locali e dei mezzi, con cadenza almeno
settimanale.
È disposta la chiusura domenicale e nei giorni festivi al pubblico di tutti gli esercizi commerciali attualmente
autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno e per le edicole che, comunque, devono rispettare
l’apertura nella fascia compresa tra le ore 7:00 e le ore 20:00, con obbligo di osservare le norme igienico
sanitarie.
Per domenica 10 maggio 2020 è consentita la vendita di prodotti florovivaistici.
È autorizzato nelle superiori giornate domenicali il servizio di consegna a domicilio e di asporto dei prodotti
alimentari e affini, nonché dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento.
Per la sola domenica 10 maggio 2020 il servizio a domicilio è consentito anche ai commercianti di prodotti
florovivaistici.
Nelle rivendite di tabacchi è vietato l’uso di apparecchi di intrattenimento e per il gioco, nonché del gratta
e vinci all’interno del locale.
- CIMITERO COMUNALE “SAN GUGLIELMO”:
Ai sensi dell’art. 7 dell’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 18 del 30/04/2020:
Rimangono efficaci le Ordinanze Sindacali n. 36 del 29/04/2020 e n. 37 del 30/04/2020.
- CASA DI RIPOSO PER ANZIANI:
L’accesso di parenti e visitatori a strutture residenziali per anziani è vietata. E’ sempre consentito soltanto
l’ingresso al personale dipendente o, comunque, ai soggetti autorizzati dalla direzione della struttura per
comprovate esigenze manutentive, o al personale sanitario esterno, o alla protezione civile e alle Forze
dell’Ordine, nel rispetto delle misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni e/o diffusione di
infezione.
- UFFICI COMUNALI:
L’accesso agli Uffici comunali da parte dei cittadini, al fine di evitare assembramenti di persone anche nella considerazione che, dati i luoghi, non è possibile garantire la distanza minima interpersonale come previsto dai DPCM sopra richiamati, è consentito ESCLUSIVAMENTE PREVIA RICHIESTA DI APPUNTAMENTO TELEFONICO O VIA MAIL e valutazione dell’urgenza dei motivi di incontro.
Il personale comunale addetto al servizio di portineria e il personale preposto dell’Ufficio Tecnico, dell’Ufficio di Ragioneria e dell’Ufficio Polizia Municipale, è altresì tenuto a monitorare il numero di accessi.
L’accesso agli uffici può essere autorizzato dall’addetto al ricevimento, indipendentemente dalla data richiesta di appuntamento e per comprovati motivi, ad un solo cittadino alla volta e solo dopo aver contattato il dipendente che lo deve ricevere, servizio di protocollo compreso.
I dipendenti devono rispettare e far rispettare le distanze di sicurezza interpersonale previste dal Decreto.
All’ingresso dei plessi comunali gli addetti al ricevimento non devono permettere aggregazione di persone.
Si conferma la sospensione dell’apertura dei musei, sia comunali sia privati e degli altri istituti e luoghi della cultura, compresa la Biblioteca Comunale;
Ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. e) del D.P.C.M. 26 aprile 2020, i parchi urbani saranno aperti, ma condizionato al rispetto del divieto di assembramento di cui alla lett. d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse.
Restano ferme tutte le altre disposizioni impartite con la precedente Ordinanza Sindacale n. 28 del 07/04/2020.
Le disposizioni della presente Ordinanza producono effetto dal 04 maggio 2020 e sono efficaci sino al 17 maggio 2020, salvo nuove disposizioni sovracomunali.
Polizzi Generosa, 01 maggio 2020
IL SINDACO
Giuseppe Lo Verde