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Approvazione diniego stralcio parziale articolo 1, commi 227-229, legge n. 197/2022.

OGGETTO: Approvazione diniego stralcio parziale articolo 1, commi 227-229,
legge n. 197/2022.
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
L'anno duemilaventitré addì ventiquattro del mese di gennaio alle ore 16:09 e seguenti nella Casa
Comunale si è riunito il Consiglio Comunale, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale
nelle forme di legge, in sessione ordinaria, prima convocazione.
Presiede l'adunanza il sig. David Patrizio nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale e sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti consiglieri:
1 PICCIUCA Vincenzo Elio p 7 ALBANESE Maria p
2 DAVID Patrizio p 8 TARA VELLA Giuseppina p
3 ANSELMO Francesco Maria p 9 BORGESE Enzo p
4 CURATOLO Giovanna p 10 LIARDA Mario p
5 SA USA Giuseppina p 11 TERMINI Adelia p
6 PANTINA Gandolfo p 12 POTESTIO Isabella A
Assenti i consiglieri: Potestio.
Sono presenti per la giunta i sigg.: Librizzi (Sindaco), Curatolo, Macaluso.
Con la partecipazione del Vicesegretario Comunale, dott.ssa Rosalia Tocco, il Presidente, constatato
che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara ape11a la riunione ed invita i convocati a
deliberare sull'oggetto.
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVANZATA DAL SINDACO
ad oggetto: APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1 , COMMI 22-
227, LEGGE N.197 /2022.
IL SINDACO
PREMESSO CHE:
l'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone lo stralcio
relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1 ° gennaio 2023, fino
a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a
ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della
riscossione dal 1 ° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a
titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di
mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602; conseguentemente rimane dovuta la quota
riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1 ° gennaio
2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di
notificazione della cartella di pagamento;
l'articolo 1, comma 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che
relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni
del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma
227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati,
compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento
automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle
somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e
di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente
dovute;
l'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che gli enti
creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso
comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento
adottato e comunicato all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023;
entro lo stesso termine, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei
predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet
istituzionali;
l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito
istituzionale il modello di comunicazione, da notificare all'indirizzo pec.
comma22 9@pec. agenziariscossione. gov .it.
CONSIDERATO CHE l'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197,
dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti
risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 ° gennaio 2000
al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate
all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di
cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e
quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di
notificazione della cartella di pagamento.
RITENUTO CHE:
- l'adozione da parte del Comune della delibera di diniego allo "stralcio parziale"
previsto dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente
comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli
importi da pagare, attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati
all'agente della riscossione dal 1 ° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal
comma 231 secondo quanto previsto al comma 235 della medesima legge che
testualmente recita "Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua
volontà di procedere alla definizione di cui al comma 231 rendendo, entro il 30 aprile
2023, apposita dichiarazione, con le modalita', esclusivamente telematiche, che lo
stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro venti giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge; in tale dichiarazione il debitore sceglie
altresi' il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite
massimo previsto dal comma 232;
- la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell'attribuire al
debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi
complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle
spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, e
conseguentemente l'annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento del
residuo importo dovuto, il quale può essere anche rateizzato in un massimo di 18
rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a
decorrere dal 2024 secondo quanto previsto dal comma 232;
- l'applicazione dello stralcio parziale di cui all'art. 1 commi 227 e 228 della legge n.
197 /2022 introdurrebbe una ingiustificata e irragionevole disparità di trattamento tra
i carichi che l'Ente ha af]idato per la riscossione coattiva all'Agente della riscossione
nazionale, rispetto a quelli affidati a concessionari privati o per i quali sono in corso
procedure coattive, in quanto le disposizioni di cui all'art. 1 commi 227 e 228 della
legge n. 197 /2022 non rilevano nel caso di atti affidati a soggetti di cui all'art. 52
comma 5 lettera b} del D.lgs. n. 44611997 o se riferiti a somme derivanti da
ingiunzioni fiscali;
- lo stralcio parziale dei carichi, previsto dai commi 227 e 228, intervenendo solo su
una parte del carico, non consentirebbe l'annullamento delle cartelle di pagamento,
con la conseguente necessità di mantenere l'iscrizione contabile del credito, seppur
ridotto, avendo un _ impatto negativo sui crediti iscritti nel bilancio dell'ente,
considerando che non sono comunque previste somme per rifondere le minori
entrate oggetto di annullamento parziale;
RITENUTO PERTANTO di deliberare, ai sensi dell'articolo 1, comma 229, legge 29
dicembre 2022, n. 197, la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi
prevista dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, in
quanto a fronte degli stessi benefici, in termini di riduzione degli importi da
corrispondere, il debitore potrà accedere alla definizione di cui dall'articolo 1, comma
231, legge 29 dicembre 2022, n. 197 e questo comporterà per il Comune sia l'incasso
della quota capitale sia la possibilità di stralciare contabilmente le cartelle;
DATO ATTO CHE il punto 3 .7 .1 dell'allegato 2 al decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118 - "principio contabile applicato alla contabilità finanziaria" - prevede che
le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa e che
pertanto la limitazione dell'incasso incasso alla sola parte capitale non incide sugli
equilibri di bilancio;
VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina
la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie;
VISTO l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del
Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;
PROPONE
1. di non applicare ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1 ° gennaio
2000 al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 227 e 228,
legge 29 dicembre 2022, n. 197, così come previsto dal comma 229 della
medesima legge;
2. di inviare copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 31 gennaio
2023;
3. di dare notizia sul sito internet istituzionale dell'ente dell'approvazione del
presente atto;
4. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201;
5. di dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione m
considerazione del ristretto termine per l'invio di cui al precedente punto 2.