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Servizio Civile Universale: pubblicato il Bando

Servizio Civile Universale: pubblicato il Bando INTEGRATIVO per la selezione di ulteriori 8.902 operatori volontari:

SCADENZA prorogata alle ore 14:00 DEL 15/02/2021

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

La Presidenza Del Consiglio Dei Ministri -Dipartimento Per Le Politiche Giovanili e Il Servizio Civile Universale ha pubblicato, in data 15 gennaio 2021, il Bando integrativo per la selezione di ulteriori 8.902 operatori volontari, da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia, all’estero e nei territori delle regioni interessate dal Programma Operativo Nazionale- Iniziativa Occupazione Giovani (PON-IOG “Garanzia Giovani” - Misura 6), e ha prorogato la scadenza al 15 febbraio 2021-

IL NOSTRO ENTE, CON IL BANDO INTEGRATIVO, HA IN GRADUATORIA UN ALTRO PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE FINANZIATO CHE SI AGGIUNGE A QUELLO GIA’ PUBBLICATO SUL NOSTRO SITO. I PROGETTI ATTIVI NEL BANDO 2020, QUINDI, SONO I SEGUENTI:

1. Titolo progetto: UN AIUTO CONCRETO 2020

PER N. 8 VOLONTARI

BANDO GARANZIA GIOVANI 2020

2. Titolo progetto: PATRIMONIO E BENESSERE

PER N. 6 VOLONTARI

BANDO ORDINARIO 2020

(Con Riserva del 40% Posti per “Giovani Con Minori Opportunita’” – giovani con disagio economico ISEE inferiore a 10.000 euro – VEDI SCHEDA PROGETTUALE)

Per Visionare Schede Progetto vedi sito dell’ente capofila: www.cooperativacorim.it

vai al link “PROGETTI FINANZIATI COOP. CORIM”

Requisiti Per Candidarsi:

BANDO ORDINARIO 2020:

A) cittadinanza italiana, oppure di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, oppure di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia;

B) aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda;

C) non aver riportato condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo oppure ad una pena, anche di entità inferiore, per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, oppure per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.

BANDO GARANZIA GIOVANI 2020:

Il giovane che intenda partecipare agli specifici progetti afferenti ai programmi di intervento finanziati dal PON-IOG “Garanzia Giovani” da realizzarsi nelle regioni di cui all’articolo 1, in aggiunta ai tre requisiti sopra elencati, deve possedere anche gli specifici requisiti richiesti per l’Asse 1 bis - giovani disoccupati come di seguito dettagliato.

Asse 1 bis - giovani disoccupati:

A) residenza[1] in una delle seguenti regioni cui è destinato questo specifico asse di finanziamento del PON-IOG “Garanzia Giovani”: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise, Sardegna;

B) disoccupazione[2] e possesso della DID, dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro;

C) presa in carico, con relativa stipula del “patto di servizio”, presso un Centro per l’impiego/servizio accreditato.

In alcuni casi, nei singoli progetti, in relazione alla specificità delle azioni previste, possono essere indicati dagli enti titolari dei progetti ulteriori specifici requisiti oltre ai 3 indicati dal d. lgs. 40/2017 e in aggiunta, eventualmente, a quelli richiesti per partecipare a progetti PON-IOG “Garanzia Giovani”. Pertanto ai giovani è richiesto di leggere attentamente i progetti e le schede di sintesi richiamate nell’art. 3, per verificare l’eventuale richiesta di requisiti aggiuntivi. È il caso dei progetti con riserva di posti destinati a giovani con minori opportunità (disabilità, bassa scolarizzazione o difficoltà economiche): per candidarsi ai posti riservati il giovane dovrà necessariamente possedere lo specifico requisito richiesto.

I requisiti di partecipazione, inclusi quelli aggiuntivi, devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio.

La perdita dei requisiti di partecipazione, nel corso dell’espletamento del progetto, costituisce causa di esclusione dal servizio civile universale.

I giovani che hanno già prestato servizio in passato in un progetto finanziato dal PON-IOG “Garanzia Giovani” non possono candidarsi nuovamente a questo tipo di progetti, mentre possono presentare domanda per gli altri progetti di servizio civile universale.

Parimenti i giovani che hanno già prestato servizio in un progetto di servizio civile nazionale o universale non possono partecipare al presente bando, a meno che non intendano presentare la propria candidatura per un progetto finanziato dal PON-IOG “Garanzia Giovani”.

Non possono, inoltre, presentare domanda i giovani che:

• appartengano ai corpi militari e alle forze di polizia;

• abbiano interrotto il servizio civile nazionale o universale prima della scadenza prevista;

• intrattengano, all’atto della pubblicazione del presente bando, con l’ente titolare del progetto rapporti di lavoro/di collaborazione retribuita a qualunque titolo, oppure abbiano avuto tali rapporti di durata superiore a tre mesi nei 12 mesi precedenti la data di pubblicazione del bando; in tali fattispecie sono ricompresi anche gli stage retribuiti.

Possono presentare domanda di Servizio civile i giovani che, fermo restando il possesso dei requisiti di cui al presente articolo:

• nel corso del 2020, a causa degli effetti dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, abbiano interrotto il servizio volontariamente o perché il progetto in cui erano impegnati è stato definitivamente interrotto dall’ente;

• abbiano interrotto il Servizio civile a conclusione di un procedimento sanzionatorio a carico dell’ente che ha causato la revoca del progetto, oppure a causa di chiusura del progetto o della sede di attuazione su richiesta motivata dell’ente, a condizione che, in tutti i casi, il periodo del sevizio prestato non sia stato superiore a sei mesi;

• abbiano interrotto il Servizio civile nazionale o universale a causa del superamento dei giorni di malattia previsti, a condizione che il periodo del servizio prestato non sia stato superiore a sei mesi;

• abbiano già svolto il Servizio civile nell’ambito del progetto sperimentale europeo International Volunteering Opportunities for All e nell’ambito dei progetti per i Corpi civili di pace;

• abbiano già svolto il “servizio civile regionale” ossia un servizio istituito con una legge regionale o di una provincia autonoma.

Possono inoltre presentare domanda di Servizio le operatrici volontarie ammesse al Servizio civile in occasione di precedenti selezioni e successivamente poste in astensione per gravidanza e maternità, che non hanno completato i sei mesi di servizio, al netto del periodo di astensione, purché in possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

Infine, in deroga a quanto previsto all’articolo 14 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, possono presentare domanda anche i giovani che, alla data della presentazione della stessa, abbiano compiuto il ventottesimo e non superato il ventinovesimo anno di età, a condizione che abbiano interrotto lo svolgimento del servizio civile nell’anno 2020 a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Tale possibilità è prevista dall’art. 12-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, introdotto dal disegno di legge di conversione approvato dalla Camera dei deputati in data 18 dicembre 2020 ed attualmente in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Sarà però possibile presentare domanda solo a seguito dell’entrata in vigore nei prossimi giorni della legge di conversione, che coinciderà con il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta.

[1] La residenza deve essere intesa come il luogo in cui la persona vive, dimostrabile attraverso un documento, ad esempio un permesso di soggiorno, la registrazione nel comune, l'indirizzo permanente o prova equivalente.

[2] Disoccupazione ai sensi del combinato disposto dell’articolo 19 del decreto legislativo 150/2015 e dell’art. 4 co. 15- quater del dl n. 4/2019 (circolare ANPAL n. 1/2019) e successive modifiche e integrazioni.