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ULTERIORI MISURE URGENTI PER EVITARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19: ORDINANZA N. 82

IL SINDACO [...] ORDINA
CON DECORRENZA DAL 23 SETTEMBRE 2020 E FINO A NUOVA DISPOSIZIONE:
1) Sono vietate le manifestazioni di qualsiasi tipo all’interno di locali pubblici al chiuso di
proprietà comunale;
2) La propaganda elettorale è consentita solo nel campetto di calcetto di Via Santi Gagliardotto e
nella Piazza Matteotti, osservando le fondamentali prescrizioni di sicurezza sanitaria, di
indossare le mascherine, mantenere le distanze interpersonali di sicurezza, disinfettare spesso
le mani;
3) La responsabilità dell’osservanza delle norme di cui al punto 2) è di competenza degli
organizzatori della manifestazione elettorale;
4) L’uso obbligatorio di mascherina protettiva all’interno degli esercizi commerciali, degli uffici
(pubblici o privati) e in adiacenza dell’entrata degli stessi, da parte di tutti gli utenti, nonché di
evitare qualsiasi tipo di assembramento davanti a tutti gli esercizi commerciali, uffici (pubblici
e privati), studi medici e farmacie;
5) Ai titolari e gestori delle attività commerciali o degli uffici (pubblici e privati), studi medici e
farmacie, di inibire l’accesso alle persone non dotate di tali dispositivi.
6) Istituire il divieto di sosta ambo i lati, dalle ore 8,00 alle ore 20,00 di tutti i giorni feriali davanti
gli ambulatori dei medici di base siti in Via Carlo V (dal civico 1 al civico 10) e in Via Malatacca
(dall’incrocio tra la Via Garibaldi sino all’incrocio con la Via Teutoni).
7) CASA DI RIPOSO PER ANZIANI:
L’accesso di parenti e visitatori a strutture residenziali per anziani è vietata. È sempre consentito
soltanto l’ingresso al personale dipendente o, comunque, ai soggetti autorizzati dalla direzione
della struttura per comprovate esigenze manutentive, o al personale sanitario esterno, o alla
protezione civile e alle Forze dell’Ordine, nel rispetto delle misure necessarie a prevenire possibili
trasmissioni e/o diffusione di infezione.
I contravventori della presente Ordinanza saranno passibili delle sanzioni a norma di legge pari ad
una somma da €. 400,00 ad €. 3.000,00 e, salvo che il fatto costituisca più grave reato, saranno puniti
ai sensi di quanto previsto dal Codice Penale.
La presente Ordinanza viene trasmessa, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza:
- Alla Prefettura – U.T.G. di Palermo;
- Alla Questura di Palermo;
- Al Comando locale Stazione Carabinieri,
- Al Distaccamento Corpo Forestale di Polizzi Generosa;
- Al Distaccamento Forestale Nucleo Soccorso Montano di Polizzi Generosa;
- Alla Guardia di Finanza di Petralia Soprana;
- Al locale Comando di Polizia Municipale;
- All’A.S.P. 6 Palermo;
- Al Distretto Sanitario di Petralia Sottana;
- Al Presidio di Continuità Assistenziale di Polizzi Generosa;
- Ai Medici di Base (Dr. Barbarotta, Dr. Geraci, Dr. Zafarana);
- Alle Farmacie (Dr. Cassisi, Dr. Ciotta).
- Al Segretario Comunale;
- Al Responsabile della 1ª Area Amministrativa;
- Al Responsabile della 2ª Area Economico Finanziaria;
- Al Responsabile della 3ª Area Tecnica;
- Al Direttore dell’Ufficio Postale;
- Al Direttore della Banca di Credito Cooperativo delle Madonie San Giuseppe;
- Al Sig. Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Castellana-Polizzi;
- Al Sig. Dirigente Scolastico dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Pietro Domina”;
- Al Consorzio di Bonifica.
Polizzi Generosa, 23 settembre 2020


Il Sindaco
F.to Giuseppe Lo Verde