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PREVENZIONE INCENDI - PULIZIA FONDI INCOLTI ANNO 2020

Oggetto: PREVENZIONE INCENDI - PULIZIA FONDI INCOLTI ANNO 2020
IL SINDACO
(Quale autorità comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 15 della Legge 24/02192n.225)
CONSIDERATO
[...]
RITENUTO
[...]
VISTI
[...]
ORDINA
A) Ai proprietari e/o possessori a qualsiasi titolo, di aree libere, all'interno e/o all'esterno del centro abitato, di terreni boschivi, agricoli e non, di provvedere entro il 31 maggio 2020, al diserbo ed alla pulizia dell'area posseduta da qualsiasi materiale o rifiuto infiammabile e, comunque, alla rimozione di ogni elemento e condizione che rappresentino pericolo per l'igiene e la pubblica incolumità;
B) I proprietari e/o possessori di cui alla lettera A) sono tenuti, entro lo stesso termine del 31 maggio 2020, a realizzare lungo i confini con strade, sentieri ed edifici, adeguate piste tagliafuoco di larghezza non inferiore a mt 5,00;
C) Ogni cittadino, anche turista o gitante, deve attenersi alle prescrizioni su esposte e collaborare nelle attività di segnalazione ed intervento;
D) Chiunque, trovandosi in presenza di un incendio boschivo e di vegetazione che minaccia abitazioni, deve darne immediato avviso tramite il 1515 al Corpo Forestale della Regione Siciliana
o tramite il 115 ai Vigili del Fuoco;
E) Le attività di prevenzione incendi di cui alla lettera A), non dovranno comportare l'alterazione del suolo, consentita minimamente solo nel caso di formazione di fasce tagliafuoco;
F) Gli Enti interessati (ANAS, Provincia Regionale oggi Città Metropolitana di Palermo, Enel, Telecom, Consorzio di Bonifica PA2), entro il 31 maggio 2020, devono provvedere al decespugliamento e alla rimozione di vegetazione erbacea e/o arbustiva e di eventuali rifiuti presenti lungo i cigli e le scarpate stradali nonché lungo i sentieri di accesso ad aree protette, nel rispetto delle norme vigenti, compreso il Codice della Strada;
G) Tutti i soggetti sopra indicati dovranno mantenere le condizioni di sicurezza realizzate a norma della presente ordinanza, fino al 30/09/2020;
H) Fino al 30 settembre 2020, stante l'elevato rischio di incendi boschivi, in tutto il territorio comunale è assolutamente vietato:
• far brillare mine o usare esplosivi, in assenza di apposite autorizzazioni, licenze, nulla osta rilasciate dalle competenti Autorità;
• abbandonare sul terreno fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro materiale acceso o allo stato di brace o che, in ogni caso, possa innescare o propagare il fuoco;
• ai conducenti di veicoli dotati di marmitte catalitiche, fermare il mezzo a caldo al di sopra di sterpi, materiale vegetale seccaginoso o, comunque, soggetto ad infiammarsi per le temperature elevate;
• all'interno delle aree boscate e campestri, usare apparecchi a fiamma o elettrici, per tagliare metalli nonché usare strumenti che producano faville o braci;
• compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendi.
I) Sono sempre vietate le manifestazioni pirotecniche nei luoghi in cui la presenza o la vicinanza prossima di materiale vegetale secco o di altro materiale comunque infiammabile, possa determinare l'innesco e lo sviluppo di incendi.
J) E' consentita la combustione in loco di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature
o ripuliture in loco, soltanto in presenza di tutte le seguenti condizioni:
• l'attività di combustione è consentita nel periodo che va dal mese di novembre al mese di aprile di ogni anno, durante le ore antimeridiane, dall'alba fino alle ore 10,00;
• il quantitativo massimo giornaliero del materiale agricolo da bruciare, non deve superare i 3 m steri per ettaro, e la combustione è consentita in piccoli cumuli, occupanti ciascuno un'area non superiore a mq 1 (uno);
K) Per tutto quanto non disciplinato dalla presente ordinanza, si rimanda alle disposizioni del regolamento comunale per la prevenzione e lotta agli incendi adottato con deliberazione del Commissario straordinario con le funzioni del Consiglio Comunale n. 19 del 02/08/2007, ove non in contrasto con le disposizioni di legge vigenti
AVVERTE
I. Che, trascorso inutilmente il termine assegnato e in ogni altro caso di violazione della presente ordinanza - fermo restando quanto espressamente previsto dalla normativa penale in materia - ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 500,00;
2. Che in caso di omessa adozione delle prescritte misure, si procederà all'esecuzione d'ufficio in danno e al conseguente recupero delle somme anticipate da questa Amministrazione;
3. Che restano salvi gli eventuali ed ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari.
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