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ELEZIONI EUROPEE 26 MAGGIO 2019 ELETTORI FISICAMENTE IMPEDITI AD ESPRIMERE PERSONALMENTE IL VOTO

IL SINDACO
Visto l'art. 41 del D.P.R. 16 Maggio 1960, n. 570
comunica
I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità esercitano il diritto elettorale con I' aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché I' uno o I' altro siano iscritti in un qualsiasi Comune della Repubblica e in possesso della tessera elettorale.
Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Sulla sua tessera elettorale è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio, nel quale ha assolto tale compito.
I presidenti di seggio devono richiedere agli accompagnatori la tessera elettorale, per constatare se hanno già in precedenza esercitato la funzione predetta.
L' accompagnatore consegna la tessera dell' elettore accompagnato; il presidente del seggio accerta, con apposita interpellazione, se I' elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome, e registra nel verbale, a parte, questo modo di votazione, indicando il motivo specifico di questa assistenza nella votazione, il nome dell' autorità che ne abbia eventualmente accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore.